Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 comma 2

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011


Nota:

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n.91/2011 - Art.18-bis del dlgs n.118/2011 

Le Università sono in attesa del provvedimento governativo attuativo dell’art.19, co. 1, D. Lgs. N. 91/2011: "contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati" come previsto dal comma 4 del medesimo articolo "Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all’art. 1, comma 1, lett.b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400". 

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